STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
FALCO BIANCO
Art. 1.
Costituzione:
È costituita la libera associazione di volontariato, senza
fini di lucro, improntata esclusivamente a fini di
solidarietà e denominata "Falco Bianco”. L'associazione
adotta come riferimento la Legge quadro del volontariato N.
266/91 e le relative leggi regionali in vigore.
Art. 2.
L’Associazione ha sede legale in:
Via Urceo Codro n. 14/1, 42100 Reggio Emilia - ITALY, e
potrà costituire sedi secondarie in ogni regione, provincia
e comune del territorio italiano ed europeo.
Art. 3.
Il movimento ha durata illimitata.
Art. 4
L’Associazione persegue fini culturali, morali, educativi e
sociali con scopi di solidarietà collettiva.
Art. 5
Le finalità dell’Associazione sono:
a) Diffondere una ordinata disposizione del pensiero
sull’uomo, nella sua dimensione personale e sociale,
proponendo il superamento delle categorie concettuali del
passato e delle ideologie del presente, in tutte le loro
forme. Tutto ciò al fine di ordinare la confusione venutasi
a creare a seguito degli sconvolgimenti culturali e civili
susseguitisi negli ultimi secoli.
b) Riunire in un unico movimento coloro che si
riconoscono nell’insegnamento della Chiesa, nella creazione
di un’identità svuotata di qualunque orientamento
ideologico, riformando il pensiero in un’idea neutra,
concepita come espressione della persona nella sua pienezza,
in risposta alla riscoperta di sé stessi e alle esigenze
della vita quotidiana personale e comunitaria.
c) L’insegnamento, l’approfondimento e l’educazione ai
valori sociali, considerati come mezzo per un progresso teso
al miglioramento individuale e collettivo.
d) Studiare, approfondire e diffondere le problematiche
relative all’identità culturale locale nazionale ed europea,
dall’educazione dei figli sino allo Stato, ed a tutti quegli
argomenti che toccano la dignità della persona umana nel suo
ordinario svolgimento sociale.
Art.6
Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione si
riserva di:
a) Proporre manifestazioni idonee alla diffusione delle
idee suddette. Per raggiungere tali scopi l’Associazione
potrà svolgere, nell’ambito della sua attività,
manifestazioni, convegni, dibattiti, raccolta fondi per sé e
per altri seminari.
b) Effettuare ricerca di ogni tipo per la diffusione
dei propri obiettivi culturali, anche a mezzo stampa e
comunque con qualsiasi mezzo a disposizione.
c) Svolgere ogni qualsivoglia applicazione pratica e
concreta connessa direttamente od indirettamente ai valori
di cui sopra quali, a titolo d’esempio, l’organizzazione di
ripetizioni scolastiche per bambini di famiglie disagiate o
con problemi, l’organizzazione di tornei sportivi, concerti,
spettacoli teatrali e cinematografici, o di altre attività
ritenute positivamente formative ed educative della persona
umana.
d) Collaborare o aderire con qualsiasi ente pubblico o
privato, locale, nazionale o internazionale, e collaborare
con organismi, movimenti, associazioni o partiti che avranno
interesse a contribuire.
e) L’Associazione si può avvalere dell’opera di tutti
quegli esperti le cui prestazioni si rendono necessarie per
la realizzazione delle sue finalità. Tutto il personale che
opera nelle varie iniziative é tenuto al segreto d’ufficio.
L’Associazione si riserva, a discrezione del Consiglio
Direttivo, di fornire a operatori o professionisti che non
siano soci i compensi necessari agli interventi rientranti
nelle sue finalità.
f) Mettere quanti più testi, fonti, studi, saggi e
materiale a disposizione di coloro che non possono
permetterseli, mediante adeguati supporti, raggiungendo per
codesto scopo idonee intese con autori, case editrici,
stampatori, software house e qualsiasi altro soggetto utile
ai fini di cui sopra.
g) Gestire immobili destinati ad accogliere le attività
di cui sopra e quant’altro finalizzato ai fini sociali.
h) L’Associazione si riserva la possibilità di
costituire al suo interno organi operativi come circoli,
club, centri culturali, centri di documentazione e simili,
che abbiano la possibilità di sviluppare un aspetto
particolare e specifico delle finalità di cui sopra.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
“FALCO BIANCO” è un’Associazione aperta alla partecipazione
di quanti si riconoscono negli ideali proposti e appoggiano
le relative posizioni. Ai soci è riconosciuta, in
corrispondenza al diverso impegno e alle doti personali, una
comune appartenenza alla vita dell’Associazione ed il
diritto di contribuire alla sua attività. Lo Statuto
disciplina l’esercizio di tali diritti ed i corrispondenti
doveri.
Art.8
Le regole della vita interna dell’Associazione sono
stabilite, con validità generale, dallo Statuto, dal
Direttorio Generale e dalle disposizioni che lo Statuto
demanda per materie specifiche al Consiglio Direttivo.
Art.9
Sono soci dell’Associazione, oltre coloro che hanno firmato
l’atto costitutivo, anche coloro che successivamente faranno
domanda e verseranno annualmente la quota associativa
stabilita dal Consiglio Direttivo, al quale spetta anche il
compito di accettare la domanda del nuovo socio o di
deciderne l'esclusione. Il contributo a carico degli
aderenti non ha carattere patrimoniale. È annuale, non è
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere
versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per
l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di
riferimento. I soci che intenderanno prestare la propria
opera di volontariato nell’Associazione, oltre ad essere in
regola con il pagamento della quota associativa, dovranno
dichiarare di ben conoscere ed accettare il presente
statuto, di sostenerne le idee e lo spirito, sottoscrivendo
statuto e regolamento associativo. Le prestazioni fornite
dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere
retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
secondo opportuni parametri validi per tutti i soci.
Possono essere iscritti a FALCO BIANCO tutti coloro che,
ricorrendone le condizioni previste nello Statuto, si
riconoscono nei principi e nelle finalità indicati nel
presente Statuto e nel Direttorio Generale.
In ogni caso è incompatibile con l' iscrizione a FALCO
BIANCO l' adesione ad associazioni segrete o comunque
miranti o teorizzanti scopi o svolgenti attività
inconciliabili con le finalità e i programmi
dell’Associazione.
L' iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione
e di rinnovo ed ha il dovere di concorrere, conformemente
alle proprie possibilità, all' autofinanziamento di FALCO
BIANCO e delle iniziative sociali e culturali
dall’Associazione promosse.
Il socio può essere:
a) fondatore
b) onorario
c) ordinario
d) novizio
I soci fondatori sono coloro che hanno firmato l’atto
costitutivo dell’Associazione. Non sono tenuti a versare la
quota annua e hanno diritto vitalizio a presiedere nel
Consiglio Direttivo. Il socio fondatore ha diritto di
recesso volontario dal movimento nelle modalità espresse
dallo Statuto (art. 10). Nel caso un socio fondatore venisse
impossibilitato al suo esercizio all’interno del Consiglio
Direttivo, il membro fondatore può delegare un altro
iscritto. La durata della delega può intendersi a tempo
determinato (se specificato) o a tempo indeterminato. La
delega deve essere formalizzata per iscritto tramite
raccomandata, indirizzata al Presidente in carica.
Il socio può essere investito del titolo di “onorario” su
decisione imprescindibile del Consiglio Direttivo, il quale,
valutando su base meritocratica l’attività del socio, è
libero di insignirgli un titolo onorifico generale o
specifico.
Il socio ordinario è colui che, avendo superato il grado di
novizio, versa la quota annua di iscrizione e partecipa alla
vita del movimento in modo attivo e continuativo (vedi art.
7 e art. 9).
Coloro che aderiscono al FALCO BIANCO subentreranno con il
titolo di “novizio”. Il socio novizio è colui che, avendo
presentata domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo ed
avendo versato la quota, entra a far parte a pieno titolo
della vita associativa sotto la guida di un tutor, che avrà
il compito di seguirlo nella formazione sullo statuto e
sullo spirito dell’Associazione. Il periodo della
formazione, salvo eccezioni che il Consiglio Direttivo
valuterà volta per volta, dura almeno un anno e non ha
limiti di tempo. Si viene promossi al grado di socio
ordinario quando il tutor ed il novizio, ritenendo sia stato
raggiunto un sufficiente grado di maturità di vita
associativa, presenteranno formale richiesta al Consiglio
Direttivo. Quest’ultimo avrà l’onere di accettare la domanda
di promozione o di richiedere ulteriore proroga del periodo
di formazione, con formale motivazione scritta.
Al socio novizio non è conferito diritto di voto all’interno
dell’Assemblea dei soci.
I soci che doneranno beni mobili ed immobili a favore
dell’Associazione in aggiunta alla quota annua associativa,
riceveranno il riconoscimento di “amici sostenitori”. Tale
titolo sarà conferito anche a coloro che, seppur
riconoscendosi negli ideali di FALCO BIANCO, ritenendo di
non poter adempiere con continuità i doveri richiesti dalla
vita associativa, non ne richiederanno l’adesione formale.
Art.10
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie da presentare per mezzo
raccomandata, indirizzata al Presidente dell’Associazione.
b) Per morosità nel pagamento della quota associativa
protrattasi per oltre un anno.
c) Qualora il socio sostenga idee o tenga un
comportamento contrastanti con il perseguimento degli scopi
propri dell’Associazione: l'esclusione deve essere
deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata per
raccomandata. L'interessato potrà fare ricorso all'assemblea
per l'impugnazione dell'esclusione o del mancato
accoglimento della domanda di adesione.
Art.11
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a) le quote associative.
b) Lasciti, beni, contribuiti ed erogazioni di privati
ed enti pubblici.
c) Entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali da reimpiegare per le finalità
dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo:
spettacoli,mercatini, consulenze e altre manifestazioni
opportunamente organizzate per la raccolta fondi.
d) Rimborsi derivanti da eventuali convenzioni.
Art.12
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio
Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e
lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Art. 13
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli avanzi di
gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali. È vietata la distribuzione in
qualsiasi forma, anche indiretta di avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, salvo che a favore di altre
organizzazione di volontariato.
Art. 14
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
d) Il Tesoriere
e) L’Assemblea
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio; ad esso spetta la firma
sociale. Il medesimo cura l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi di necessità può
esercitare i poteri del Consiglio, previa comunicazione ai
suoi membri e salvo successiva ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione. Egli può inoltre disporre
dei fondi economici per il perseguimento dei fini
istituzionali di carattere ordinario, salvo sempre il
renderne conto al Consiglio alla prima riunione.
Il Presidente veglia sulla fedele osservanza dello Statuto,
del regolamento interno all’Associazione e coordina le
attività.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o di impedimento di questi.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal
Vicepresidente e da almeno un (1) consigliere, il cui numero
è facoltativamente aumentabile di uno, fino ad un massimo di
sette, ogni qual volta si abbia un subentro di cento (100)
nuovi soci, nel caso il Presidente, su appoggio di
maggioranza del Consiglio Direttivo, lo ritenesse
necessario.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente spettano al
Consiglio stesso, che li elegge nel suo seno. Le nomine
avvengono con votazione segreta, a maggioranza dei
partecipanti alla votazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni. In caso
di anticipate dimissioni o decadenze il Consiglio Direttivo
provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni
effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere
dei cinque anni medesimi. Le cariche sociali sono gratuite e
possono essere riconfermate.
Il Consiglio si riunisce almeno cinque volte all'anno e
comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre)
dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza
di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Per la
validità delle delibere occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei votanti. In caso di parità il voto del
Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all’Assemblea
per l’approvazione il bilancio, corredandolo di una
relazione sull’andamento della vita associativa.
Per modificare l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il
Direttorio Generale occorre la delibera unanime del
Consiglio Direttivo al suo completo.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta.
Il Tesoriere coordina e dirige l’attività amministrativa e
finanziaria dell’Associazione, predispone il bilancio
annuale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Egli riferisce periodicamente sull’andamento della gestione
al Consiglio Direttivo, il quale ha potere deliberativo in
tutte le materie amministrative, finanziarie, patrimoniali,
fiscali e gestionali.
Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’Associazione
nei confronti di Terzi e degli organismi pubblici e privati
con firma singola, almeno per quanto riguarda gli atti di
ordinaria amministrazione a lui delegati.
Per atti di amministrazione straordinaria sarà necessaria la
firma congiunta del Tesoriere e del Presidente.
Per le questioni amministrative, finanziarie e patrimoniali
che abbiano incidenza su realtà locali, il Tesoriere opererà
in collegamento con le competenti delegazioni territoriali.
L’Assemblea plenaria dei soci si riunisce almeno una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio e delle relazioni
sull'attività associativa. Il Consiglio Direttivo può
convocarla ogniqualvolta lo riterrà opportuno. La
comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima
della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati.
L’Assemblea delibera, altresì, sulla nomina dei componenti
del Consiglio Direttivo e su quant’altro alla medesima è
demandato per legge o per decisione del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in
regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e non può avere
più di una delega. La delega deve essere in forma scritta
con allegata una copia di un documento del delegante.
L'assemblea si intende regolarmente costituita, in prima
convocazione quando sono presenti, anche per mezzo delega,
la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione,
qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni
dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei
presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto unanime del
Consiglio Direttivo e almeno i tre quarti dei voti
dell’Assemblea presente.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del
consiglio direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. In
mancanza di entrambi l’assemblea nomina un proprio
Presidente.
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
REGOLAMENTO SULLE SEZIONI LOCALI
In base all’art. 2 dello statuto, il Consiglio Direttivo
su proposta e/o parere favorevole di altri associati, può
decidere di costituire delle sezioni locali che saranno
gestite ed organizzate secondo il presente regolamento:
Art. 1 - Sezioni locali
La sezione territoriale o locale è un organismo di base, che
ha come scopo la realizzazione e la diffusione dei principi
e dello spirito di FALCO BIANCO su uno specifico territorio,
adattando le proprie iniziative al luogo in oggetto, pur
senza travisare nessuna parte dello Statuto e del Direttorio
Generale.
Fanno parte della sezione locale tutti i soci in regola con
il tesseramento che, in quella sezione, abbiano presentato
domanda di iscrizione o che ne sia stato accettato il loro
trasferimento.
Art. 2 - Costituzione di nuove sezioni locali.
Per poter costituire nuove sezioni locali occorre
richiederne al Consiglio Direttivo la preventiva
autorizzazione ed il riconoscimento.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevuta della
domanda per l’autorizzazione o per il riconoscimento, senza
che il Consiglio Direttivo abbia dato risposta, la domanda
si intende accettata.
La costituzione di una nuova sezione locale può essere
autorizzata a patto che ne facciano espressa richiesta al
Consiglio Direttivo almeno cinque soci ordinari.
La costituzione di una nuova sezione locale è di competenza
del Consiglio Direttivo, il quale si riunirà su convocazione
ordinaria o straordinaria al fine dell’approvazione o del
rifiuto della domanda.
I punti all’ordine del giorno sono fissati dal Presidente o
da persona da lui delegata per iscritto, contestualmente
alla convocazione del Congresso.
Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto il Capo
locale, il quale rappresenterà la provincia o una zona
specifica e sarà il portatore delle istanze locali presso il
Consiglio Direttivo. Al Capo locale sono demandate tutte le
azioni associative necessarie allo sviluppo di FALCO BIANCO,
per il raggiungimento degli scopi statutari.
Il Capo locale dura in carica tre anni e può essere
sfiduciato solo dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
Allo scadere dei tre anni il Consiglio Direttivo, o un
organo di associati da lui delegati, effettuerà nuovamente
la votazioni, sempre nelle medesime modalità.
L’elezione a Capo locale procederà a seguito delle
candidature proposte, da far pervenire al Consiglio
Direttivo almeno 72 ore prima il giorno indicato per la
nomina.
Il minimo dei candidati per procedere alla nomina di un Capo
locale è di numero due (2) soci ordinari.
I candidati alla carica di Capo locale, unitamente alla
candidatura dovranno presentare un programma per la futura
gestione del movimento sul territorio.
In caso di dimissioni o di impedimento del Capo locale, il
Consiglio Direttivo, od altro organo da esso preposto,
procederà alla nomina di un nuovo Responsabile di zona.
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà svolgersi
entro trenta giorni dalla data in cui la carica di Capo
locale sarà verbalizzata come vacante e seguirà l’iter
statutario per le procedure delle votazioni.
In ogni Sezione locale si dovrà selezionare un Responsabile
della formazione, nomina di cui si dovrà occupare il
Responsabile nazionale. In caso non vi fosse un profilo
adatto a ricoprire simile ruolo il Responsabile nazionale
ricoprirà egli stesso nel modo e nella misura consentitogli
dai mezzi e dalla condizione di stato.
In ogni Sezione locale sia presente una piccola biblioteca
per la formazione, i cui titoli dovranno essere approvati
dal Responsabile della formazione locale o nazionale.
L’Amministrazione della sezione locale è a cura del Capo
locale o di un Tesoriere da lui delegato.
Il Tesoriere ha l’incarico della tenuta dei registri
contabili nei modi previsti dai regolamenti regionali in
materia emessi.
Il Tesoriere ed il Capo locale avranno la possibilità di
gestire un fondo cassa, la cui cifra sarà precisata a
seconda delle esigenze della Sezione in attivazione.
Per spese che superino il tetto massimo di fondo cassa
previsto, il Capo locale od il Tesoriere dovranno rivolgersi
al Tesoriere nazionale, motivando il perché della richiesta.
Quest’ultimo, su approvazione del Presidente o del Consiglio
Direttivo, avrà modo di fare pervenire la cifra richiesta.
Il Tesoriere locale dovrà provvedere al pagamento di tutto
quanto disposto dal Consiglio Direttivo; dovrà effettuare
gli incassi delle quote sociali e di quant’altro dovesse
pervenire alle casse locali.
Il Tesoriere locale ha il compito, altresì, di redigere il
bilancio dell’anno solare trascorso e di sottoporlo
all’approvazione del Consiglio Direttivo, entro il giorno 31
di marzo successivo.